Lo scoiattolo foresto è fuorilegge

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E’ stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale, il Decreto n. 28 del 2 dicembre 2012 con le  le disposizioni per il controllo delle detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni.

In  altre parole si tratta in gran parte degli scoiattoli grigi, americani e sembra più forti dei nostri rossi europei.

Il provvedimento arriva  in ritardo rispetto ai rischi di natura ambientale che gli scoiattoli non originari dei nostri ecosistemi naturali potrebbero arrecare.

E basta andare in un qualsiasi parco (anche cittadino) per rendersene conto.

Con questo decreto  in Italia non sarà più possibile commerciare, allevare e detenere scoiattoli foresti. 

In deroga al divieto potranno essere venduti solo gli scoiattoli introdotti nel territorio italiano in data antecedente o nei sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

In entrambi i casi la la vendita dovrà avvenire non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso decreto.

Chi ha in casa uno scoiattolo alloctono delle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovrà  farne denuncia presso gli Uffici Cites del Corpo Forestale .

Le sanzioni sono quelle già considerate dalla legge 150/92, ovvero sui reati previsti in violazione alla Convenzione di Washington sul commercio di specie rare e minacciate di estinzione.

Per l’abbandono, dei poveri scoiattoli non più graditi, si applica il primo comma dell’art. 727 del Codice Penale (abbandono di animali) e 733-bis C.P. ( danneggiamento di habitat).

Per chi ha acquistato uno scoiattolo foresto nei tempi previsti in deroga al divieto, bisogna stare attenti a quando è nato. Le nascite, infatti, vanno denunciate entro dieci giorni.

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